Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3452/2024, del 7 febbraio scorso, si sono espresse circa la sussistenza o meno dell’obbligo di mediazione, ex art.5 del D.lgs 28/2010, in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale.
La Corte, nello specifico, ha statuito il principio secondo cui “la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
Sulla base di tale asserzione, la condizione di procedibilità deve, quindi, ritenersi assolta qualora la mediazione sia già stata svolta con riferimento alla domanda attorea, senza che le parti debbano essere gravate dal proporre ulteriori tentativi di conciliazione per le eventuali domande riconvenzionali poste in corso di giudizio.