Cos’è la mediazione

Informazioni utili sulla Mediazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la mediazione civile e commerciale dal 20 settembre è ritornata obbligatoria per le controversie su specifiche materie. Nello specifico, la legge reintroduce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di:
  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisione;
  • Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • Diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Rimane esclusa dalla condizione di procedibilità, il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e viene aggiunta alla responsabilità medica quella sanitaria. Ecco le principali novità della mediazione:
  1. Il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione a condizione di procedibilità della domanda giudiziale (prima era un invito).
  2. Ridotta la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi.
  3. La novità sostanziale è quella prevista all’art. 7 del Regolamento che introduce un incontro preliminare gratuito tra le parti e il mediatore, da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda, finalizzato a informare le prime della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo. Di rilievo il fatto che le spese di mediazione saranno da versare solo nel caso di accettazione del procedimento da parte del soggetto chiamato in mediazione, ad esclusione delle spese di segreteria e notifica. I Mediatori che non riusciranno a convincere le parti a proseguire l’incontro di mediazione non percepiranno alcun compenso.
  4. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Da ciò deriva l’obbligo per il mediatore, prima di formulare la proposta di mediazione, di informare le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali del mancato accordo.
  5. Il verbale d’accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominati).
  6. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, cioè non avranno necessità di frequentare lo specifico corso di 50 ore e superare il relativo test di valutazione. Tuttavia gli Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici.
  7. Allargata anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità.
  8. Competenza territoriale: l’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo operante nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
  9. Obbligatorietà dell’assistenza legale: fin dal primo incontro e per tutto il procedimento le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
  10. Un’altra novità prevede che, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli Avvocati di tutte le parti, abbia efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In questo caso con la sottoscrizione del testo, i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.
  11. Inoltre, in materia d’usucapione il D.L. del Fare inserisce un’apposita disposizione (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile) che consente la trascrivibilità dell’accordo che accerta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (questa norma è già in vigore dal 21 agosto scorso).

Come funziona la mediazione?

Cos’è la mediazione?

La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il mediatore, assolutamente imparziale e “super partes”, ha il compito di individuare l’interesse primario delle parti e di guidarle nell’individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.

Chi può accedere alla mediazione?

In base all’art. 2 del d.lg. 28/2010 chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

La mediazione è sempre obbligatoria?

No, l’art. 5 del DM n.180/2010 stabilisce chiaramente quali sono le materie per le quali sussiste l’obbligo di richiedere il procedimento della mediazione. Ecco l’elenco delle materie obbligatorie:
  • Affitto di aziende
  • Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
  • Contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari
  • Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
  • Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
  • Locazioni
  • Patti di famiglia
  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (es: internet)
  • Successioni ereditarie
  • Condominio
Sono ad esempio materie non obbligatorie:
  • Contratti di vendita, trasporto, deposito…
  • Pagamento somme
  • Prestazioni d’opera e servizi
  • in generale ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie.

Qual è la differenza fra la mediazione e il processo?

La mediazione e il processo sono diversi sotto molti aspetti. Nella mediazione, anche quando essa è obbligatoria, le parti hanno la massima libertà rispetto alla scelta degli argomenti da trattare e ai termini di un eventuale accordo per chiudere la lite, non essendovi la necessità di determinare chi ha torto e chi ha ragione a termini di legge. Il procedimento di mediazione è informale e non vi è l’obbligo di essere assistiti da legali o consulenti di parte. Inoltre la mediazione è riservata e non aperta al pubblico, come invece può avvenire per le udienze dei processi civili.

Se voglio separarmi dal coniuge devo tentare prima la mediazione?

No, la mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.

Come si inizia la mediazione?

La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di una “istanza” presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Entro i 30 giorni successivi al deposito della domanda, l’organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro dandone comunicazione alle parti. La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell’incontro fissato.

Cosa succede se due persone fanno entrambe domanda di mediazione, magari in due organismi di città diverse?

Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi, verrà data priorità a quella presentata per prima; in tal caso farà fede la data di deposito della domanda.

Quali documenti devo avere e consegnare per avviare una mediazione?

Per avviare la mediazione, oltre al modulo di avvio interamente completato è necessario allegare tutta la documentazione che si ritiene utile a illustrare il caso portato in mediazione e a sostenere la propria posizione, oltre ad una specifica procura qualora si intenda essere assistiti da un avvocato nella procedura. Bisogna inoltre procedere al pagamento delle spese di segreteria al momento del deposito del modulo e delle spese di mediazione da versare solo nel caso di accettazione del procedimento di mediazione dopo l’incontro preliminare con il Mediatore. É prevista, nel corso della mediazione, una sessione separata nella quale ogni parte potrà, senza la presenza di altri, colloquiare con il mediatore riservatamente e consegnargli eventuale documentazione che il mediatore non potrà, senza esplicito permesso della parte, mostrare alle altre parti.

Posso iniziare una causa senza tentare la mediazione?

No, se la materia rientra tra quelle obbligatorie. Infatti, se le parti in lite si rivolgono subito al giudice, lo stesso assegnerà loro (non oltre la prima udienza) un termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione.

Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa?

No, se il procedimento della mediazione è già iniziato, non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall’esito della mediazione.

Come avviene il procedimento di mediazione?

Il mediatore designato (scelto dall’organismo di conciliazione o dalle parti di comune accordo), convoca le parti, in sessioni riservate o congiunte, e svolge un’azione mirata al raggiungimento di un accordo amichevole per la definizione della controversia. Non vi è limite al numero d’incontri che il mediatore può richiedere, purché sia rispettato il tempo massimo di 3 mesi per la conclusione del procedimento. Durante il procedimento il mediatore ha la facoltà di formulare anche una proposta per la risoluzione della controversia, proposta che le parti possono decidere liberamente di accettare o meno.

Dove si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge presso la sede operativa dell’Organismo di Mediazione scelto per il procedimento.

Chi sceglie l’organismo di conciliazione?

L’organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l’Organismo di Mediazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.

Chi è il mediatore?

Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010, è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto a un ordine professionale. É inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e d’interazione comunicativa. Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro, e non risolve il litigio fra le parti, ma facilita la decisione fra loro.

Come viene scelto il mediatore dall’organismo di conciliazione?

Il mediatore viene scelto dall’organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della ‘rotazione’ e/o della ‘competenza’ per materia.

Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?

Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l’imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.

Chi mi garantisce l’imparzialità e la riservatezza del Mediatore?

All’atto della nomina il Mediatore deve firmare una dichiarazione d’imparzialità e riservatezza e includerne una copia nel fascicolo della mediazione.

Quanti mediatori vengono nominati nelle mediazioni?

Solitamente uno, ma per materie complesse l’Organismo si riserva di nominare mediatori ausiliari, senza costi aggiuntivi delle parti. Inoltre, in base al DM145/2011 alla mediazione potrebbero essere presente alcuni tirocinanti.

Cosa succede se la Mediazione riguarda materie con risvolti tecnici complessi?

Può essere nominato un consulente tecnico, il cui costo è aggiuntivo rispetto alla mediazione e viene equamente diviso tra le parti.

Devo portare il mio avvocato?

Si la normativa prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Quanto dura la mediazione?

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.

Quali possono essere gli esiti della mediazione?

Gli esiti possono essere:
  • Le parti giungono a un accordo da loro creato oppure accettano la proposta del mediatore.
  • Le parti non giungono a un accordo oppure rifiutano la proposta fatta dal mediatore.
  • La proposta fatta dal mediatore viene accettata solo da una delle parti.

La mediazione è pubblica?

No, la mediazione si svolge in forma strettamente privata e in più il mediatore, oltre al dovere d’imparzialità, ha l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite dalle parti durante tutto il procedimento.

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

Si, ma anche in questo caso vale l’obbligo di riservatezza nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all’altra.

La controparte deve necessariamente aderire al procedimento di mediazione?

No, ma si consiglia di aderire e partecipare alla mediazione per tentare di giungere a una composizione bonaria della controversia. Si ricorda, peraltro, che, la Manovra Finanziaria bis 2011-2013, appena approvata dal Parlamento ed entrata in vigore a partire dal 17 settembre 2011, ha introdotto un nuovo comma all’art.8 del D.Lgs. 28/2010 che disciplina il procedimento di mediazione. Si tratta del nuovo comma 5 che così recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha  partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” In sostanza, dal 17 settembre 2011, la parte che, in una delle materie in cui la legge sancisce l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, ha ricevuto l’invito a mediare e non si presenta presso l’Organismo di Mediazione senza giustificato motivo incorre nella sanzione automatica da parte del Giudice, nel successivo procedimento giudiziario, del  pagamento allo Stato di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Cosa succede se la parte chiamata non si presenta al primo incontro fissato per la procedura di mediazione?

In questo caso il Mediatore consegnerà all’istante il verbale di mancata partecipazione della parte chiamata; tale verbale dovrà essere allegato all’atto di citazione o al ricorso.

La controparte devo produrre una comparsa con la relativa documentazione?

Non è necessario produrre una comparsa come in un normale giudizio, ma è assolutamente consigliabile inviare all’Organismo una dichiarazione di adesione o di mancata adesione. In allegato, poi, è possibile inviare la documentazione che si ritiene utile ai fini del chiarimento della questione e una breve nota descrittiva.

Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?

Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo, redatto dalle parti stesse ed eventualmente dai loro avvocati.

E se non si arriva a un accordo?

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può (senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti. Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farlo. In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

Se non trovo un accordo, ho sprecato tempo e soldi?

Anche se non si trova un accordo, tempo e soldi non sono sprecati in quanto con lo strumento della proposta fatta dal mediatore alle parti o anche in presenza di una sola parte, si ha la possibilità di rivolgersi al Tribunale competente potendo contare sui vantaggi processuali che la proposta del mediatore fornisce, quale ad esempio la condanna del vincitore alle spese processuali nel caso in cui egli non abbia accettato la proposta del mediatore ritenuta congrua dal giudice, oltre ad una multa.

La domanda di mediazione interrompe la prescrizione?

Si, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 dal momento in cui l’istanza di mediazione viene comunicata alle altre parti produce l’interruzione della prescrizione. Dalla stessa data la domanda impedisce anche la decadenza, ma solo per una volta, se la mediazione non si conclude con l’accordo la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’Organismo.

Quali sono i costi della mediazione?

Oltre alle spese fisse di avvio della mediazione, stabilite in Euro 40,00 (+ Iva) per ciascuna parte, il Ministero ha stabilito una tabella delle indennità in base al valore presunto della controversia; tale indennità può essere aumentata o diminuita in base a particolari situazioni alcune delle quali sono note a priori mentre altre dipendono dall’andamento della mediazione.

Se la parte non si presenta all’incontro preliminare con il Mediatore, devo corrispondere altre spese?

No, in caso di mancata partecipazione della parte chiamata, non sono dovute altre spese oltre le spese versate al momento della presentazione dell’istanza: sperse avvio procedimento € 40 (+ Iva) e spese di rilascio del verbale, € 40 (+ Iva) o € 50 (+ Iva) in base allo scaglione di riferimento.

Posso avvalermi della mediazione con il gratuito patrocinio?

Si, ma solo per le materie obbligatorie e naturalmente, se si hanno i requisiti di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio (in questo caso all’organismo di conciliazione non è dovuta alcuna indennità). Per richiedere la mediazione con il patrocinio dello Stato, la parte deve presentare presso l’Organismo di Mediazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e se sono ritenuti necessari ulteriori accertamenti dovrà presentare la documentazione relativa alla propria situazione economica del richiedente. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
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