Informazioni utili sulla Mediazione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la mediazione civile e commerciale dal 20 settembre è ritornata obbligatoria per le controversie su specifiche materie.
Nello specifico, la legge reintroduce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di:
- Condominio;
- Diritti reali;
- Divisione;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Affitto di aziende;
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- Diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- Il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione a condizione di procedibilità della domanda giudiziale (prima era un invito).
- Ridotta la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi.
- La novità sostanziale è quella prevista all’art. 7 del Regolamento che introduce un incontro preliminare gratuito tra le parti e il mediatore, da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda, finalizzato a informare le prime della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo. Di rilievo il fatto che le spese di mediazione saranno da versare solo nel caso di accettazione del procedimento da parte del soggetto chiamato in mediazione, ad esclusione delle spese di segreteria e notifica. I Mediatori che non riusciranno a convincere le parti a proseguire l’incontro di mediazione non percepiranno alcun compenso.
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Da ciò deriva l’obbligo per il mediatore, prima di formulare la proposta di mediazione, di informare le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali del mancato accordo.
- Il verbale d’accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominati).
- Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, cioè non avranno necessità di frequentare lo specifico corso di 50 ore e superare il relativo test di valutazione. Tuttavia gli Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici.
- Allargata anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità.
- Competenza territoriale: l’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo operante nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- Obbligatorietà dell’assistenza legale: fin dal primo incontro e per tutto il procedimento le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
- Un’altra novità prevede che, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli Avvocati di tutte le parti, abbia efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In questo caso con la sottoscrizione del testo, i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.
- Inoltre, in materia d’usucapione il D.L. del Fare inserisce un’apposita disposizione (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile) che consente la trascrivibilità dell’accordo che accerta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (questa norma è già in vigore dal 21 agosto scorso).
Come funziona la mediazione?
Cos’è la mediazione?
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il mediatore, assolutamente imparziale e “super partes”, ha il compito di individuare l’interesse primario delle parti e di guidarle nell’individuazione di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.Chi può accedere alla mediazione?
In base all’art. 2 del d.lg. 28/2010 chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.La mediazione è sempre obbligatoria?
No, l’art. 5 del DM n.180/2010 stabilisce chiaramente quali sono le materie per le quali sussiste l’obbligo di richiedere il procedimento della mediazione. Ecco l’elenco delle materie obbligatorie:- Affitto di aziende
- Comodato (prestito di beni a titolo gratuito)
- Contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari
- Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù…
- Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi…
- Locazioni
- Patti di famiglia
- Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (es: internet)
- Successioni ereditarie
- Condominio
- Contratti di vendita, trasporto, deposito…
- Pagamento somme
- Prestazioni d’opera e servizi
- in generale ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie.
Qual è la differenza fra la mediazione e il processo?
La mediazione e il processo sono diversi sotto molti aspetti. Nella mediazione, anche quando essa è obbligatoria, le parti hanno la massima libertà rispetto alla scelta degli argomenti da trattare e ai termini di un eventuale accordo per chiudere la lite, non essendovi la necessità di determinare chi ha torto e chi ha ragione a termini di legge. Il procedimento di mediazione è informale e non vi è l’obbligo di essere assistiti da legali o consulenti di parte. Inoltre la mediazione è riservata e non aperta al pubblico, come invece può avvenire per le udienze dei processi civili.Se voglio separarmi dal coniuge devo tentare prima la mediazione?
No, la mediazione non deve e non può essere richiesta in caso di separazioni e divorzi e neppure in controversie di lavoro e diritto previdenziale.Come si inizia la mediazione?
La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di una “istanza” presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Entro i 30 giorni successivi al deposito della domanda, l’organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro dandone comunicazione alle parti. La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell’incontro fissato.Cosa succede se due persone fanno entrambe domanda di mediazione, magari in due organismi di città diverse?
Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi, verrà data priorità a quella presentata per prima; in tal caso farà fede la data di deposito della domanda.Quali documenti devo avere e consegnare per avviare una mediazione?
Per avviare la mediazione, oltre al modulo di avvio interamente completato è necessario allegare tutta la documentazione che si ritiene utile a illustrare il caso portato in mediazione e a sostenere la propria posizione, oltre ad una specifica procura qualora si intenda essere assistiti da un avvocato nella procedura. Bisogna inoltre procedere al pagamento delle spese di segreteria al momento del deposito del modulo e delle spese di mediazione da versare solo nel caso di accettazione del procedimento di mediazione dopo l’incontro preliminare con il Mediatore. É prevista, nel corso della mediazione, una sessione separata nella quale ogni parte potrà, senza la presenza di altri, colloquiare con il mediatore riservatamente e consegnargli eventuale documentazione che il mediatore non potrà, senza esplicito permesso della parte, mostrare alle altre parti.Posso iniziare una causa senza tentare la mediazione?
No, se la materia rientra tra quelle obbligatorie. Infatti, se le parti in lite si rivolgono subito al giudice, lo stesso assegnerà loro (non oltre la prima udienza) un termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione.Posso iniziare la causa a mediazione non ancora conclusa?
No, se il procedimento della mediazione è già iniziato, non può essere interrotto in qualunque momento ma deve comunque concludersi con un verbale redatto dal mediatore, a prescindere dall’esito della mediazione.Come avviene il procedimento di mediazione?
Il mediatore designato (scelto dall’organismo di conciliazione o dalle parti di comune accordo), convoca le parti, in sessioni riservate o congiunte, e svolge un’azione mirata al raggiungimento di un accordo amichevole per la definizione della controversia. Non vi è limite al numero d’incontri che il mediatore può richiedere, purché sia rispettato il tempo massimo di 3 mesi per la conclusione del procedimento. Durante il procedimento il mediatore ha la facoltà di formulare anche una proposta per la risoluzione della controversia, proposta che le parti possono decidere liberamente di accettare o meno.Dove si svolge la mediazione?
La mediazione si svolge presso la sede operativa dell’Organismo di Mediazione scelto per il procedimento.Chi sceglie l’organismo di conciliazione?
L’organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l’Organismo di Mediazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.Chi è il mediatore?
Il mediatore, così come stabilito dal D.M. 180/2010, è un soggetto che deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto a un ordine professionale. É inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure di negoziazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e d’interazione comunicativa. Il mediatore non è né un giudice, né un semplice arbitro, e non risolve il litigio fra le parti, ma facilita la decisione fra loro.Come viene scelto il mediatore dall’organismo di conciliazione?
Il mediatore viene scelto dall’organismo di conciliazione secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento interno che, nella maggior parte dei casi, sono ispirati dal principio della ‘rotazione’ e/o della ‘competenza’ per materia.Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?
Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l’imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.Chi mi garantisce l’imparzialità e la riservatezza del Mediatore?
All’atto della nomina il Mediatore deve firmare una dichiarazione d’imparzialità e riservatezza e includerne una copia nel fascicolo della mediazione.Quanti mediatori vengono nominati nelle mediazioni?
Solitamente uno, ma per materie complesse l’Organismo si riserva di nominare mediatori ausiliari, senza costi aggiuntivi delle parti. Inoltre, in base al DM145/2011 alla mediazione potrebbero essere presente alcuni tirocinanti.Cosa succede se la Mediazione riguarda materie con risvolti tecnici complessi?
Può essere nominato un consulente tecnico, il cui costo è aggiuntivo rispetto alla mediazione e viene equamente diviso tra le parti.Devo portare il mio avvocato?
Si la normativa prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato.Quanto dura la mediazione?
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.Quali possono essere gli esiti della mediazione?
Gli esiti possono essere:- Le parti giungono a un accordo da loro creato oppure accettano la proposta del mediatore.
- Le parti non giungono a un accordo oppure rifiutano la proposta fatta dal mediatore.
- La proposta fatta dal mediatore viene accettata solo da una delle parti.