Criteri esplicativi relativi alle tabelle dei costi di Mediazione
Le tabelle delle spese di mediazione sono state predisposte in applicazione del D.M. n. 150/2023, articoli da 28 a 34, sulla base di undici scaglioni e quattro possibili esiti del procedimento (negativo al primo incontro, accordo al primo incontro, negativo oltre il primo incontro ed accordo oltre il primo incontro). Inoltre dette tabelle sono state differenziate a seconda che si riferiscano a mediazioni volontarie o a mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità o demandate dal giudice.
Se la mediazione si conclude al primo incontro senza l’accordo, le parti non sono tenute a corrispondere ulteriori importi. Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro o se viene raggiunto un accordo già nel primo incontro, ciascuna parte deve corrispondere all’organismo una ulteriore indennità, i cui importi sono riportati in una Tabella
ministeriale allegata al D.M. 150/2023 (Tabella “A”).
Tali importi sono maggiorati del 10% in caso di successo della mediazione al primo incontro e del 25% in caso di successo negli incontri successivi.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le indennità di mediazione, sono ridotte di un quinto.
Maggiori informazioni e le relative tabelle con i costi sono presenti nel file scaricabile cliccando sul seguente pulsante