La Mediazione come condizione di procedibilità legale
Ai sensi del novellato 5 del D.L. n. 28/2010 e s.m.i., l’esperimento della mediazione è considerato quale condizione di procedibilità della successiva azione giudiziale con riguardo alle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.