La procedura di mediazione è stata originariamente ideata ed anche recentemente riformata per avere breve durata.
L’art. 6, comma 1, D. Lgs. 28/2010 prevede: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”, primo chiaro indice di volontà di far sì che essa sia una procedura snella e veloce.