Mediazione: la parte può delegare un’associazione di consumatori

Mediazione: la parte può delegare un’associazione di consumatori

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Firenze individua un punto di equilibrio tra l’esigenza del procedimento di mediazione di vedere la partecipazione personale delle parti e il diritto delle stesse di gestire i propri affari affidando la procura ad un terzo.

Una sentenza del Tribunale di Firenze, la n.  1562 del 16 maggio 2024 individua, tenendo conto della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, il punto di equilibrio tra le esigenze del procedimento di mediazione di vedere la partecipazione personale delle parti e il diritto della parte di delegare un terzo a partecipare a suo nome e per suo conto.

Si tratta di un tema molto discusso anche prima della riforma come dimostra l’ordinanza della prima sezione civile del 2 luglio 2024, n. 18016 che, nel vigore del testo precedente, ha confermato la facoltà di ogni parte di delegare un terzo (eventualmente il proprio avvocato) a partecipare al procedimento di mediazione purché sia debitamente conferito il relativo potere sostanziale (la c.d. procura sostanziale) consolidando un orientamento di legittimità presente sin dal 2019.

Con la riforma Cartabia il tema della partecipazione personale è tornato di attualità: il nuovo comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010

, dopo aver ricordato che la parti partecipano personalmente agli incontri di mediazione, ammette la possibilità di delegare in presenza di giustificati motivi un terzo (purché abbia i poteri sostanziali e sia informato sui fatti).

Vediamo prima di tutto la fattispecie decisa dal Tribunale di Firenze: un cliente aveva impugnato un contratto di finanziamento di una carta revolving e aveva partecipato alla mediazione, oltre che con il proprio avvocato, con un delegato individuato nel rappresentante di un’associazione di consumatori.

Si tratta della stessa fattispecie sulla quale, sempre il Tribunale di Firenze ma in persona di un diverso giudice, aveva avuto modo di dichiarare improcedibile la domanda del cliente sul presupposto del mancato esperimento del tentativo di mediazione per aver delegato un terzo senza giustificato motivo (l’unica differenza rilevante – e che potrebbe spiegare il differente esito – consiste nella circostanza che nel caso di cui alla prima pronuncia la parte non aveva fornito spiegazioni). 

Oggi il Tribunale di Firenze, accede ad una soluzione per la quale “all’introduzione di giustificati motivi non corrisponde una nozione legislativa che le definisca non essendo tra l’altro possibile … tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante” spettando, dunque, al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura.

Ebbene, quanto alla procura rilasciata nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che “nel caso in esame possono ritenersi validi motivi giustificativi evidenziati dalla parte ricorrente la quale con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente per di non partecipare alla mediazione ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo tra l’altro presidente di un’associazione di consumatori”.

La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Firenze rappresenta un più che apprezzabile punto di equilibrio tra le esigenze di partecipazione personale delle parti e diritto della parte di gestire i propri affari (comprensivi della gestione delle relative controversie) eventualmente affidando una procura ad un terzo.

In fondo, era proprio questo che aveva scelto la parte: affidare ad un soggetto da lui ritenuto idoneo a rappresentarlo in mediazione la disponibilità del diritto oggetto del procedimento di mediazione. Il che è indice di una volontà di partecipare ad un effettivo confronto sulle questioni controverse come chiede proprio la nuova disciplina del primo incontro di mediazione.

Fonte: https://all-in-giuridica.seac.it/document/327/5205665/0

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